CHIUSI, IL CASO “LA VILLETTA” SI SGONFIA. IL TAR NON CONCEDE LA SOSPENSIVA DEGLI ATTI
CHIUSI – Questa mattina sul proprio profilo facebook Giorgio Cioncoloni, ex capo della Primavera, ha rivolto un accorato appello al sindaco di Chiusi Gianluca Sonnini affinché rompa il silenzio e si pronunci sulla vicenda de “La Villetta” per “fare chiarezza: “Se hai seguito il dibattito che in questi giorni si sta svolgendo ti sarai reso conto che c’è bisogno che tu faccia completa chiarezza sulla delibera che avete adottato per la costituzione in giudizio, a seguito del ricorso al Tar della Toscana che richiede l’annullamento degli atti relativi all’affidamento dei locali della cosiddetta Villetta” (che, lo ribadiamo, non è una bifamiliare, ma un locale che fa parte di un complesso scolastico ed è stato assegnato in comodato ad una Fondazione privata che gestisce un corso parauniversitario nel settore moda). è un ex oppositore che sostiene la nuova coalizione di centro sinistra e la candidatura Sonnini, ma vede troppa titubanza e troppi silenzi nell’affermare il nuovo corso e la rottura rispetto alle amministrazioni precedenti. E in qualche modo tira per la giacchetta il nuovo sindaco, affinché – dice, rivolgendosi a Sonnini – “non vengano deluse alla prima occasione le aspettative di chi aveva visto nella tua elezione un elemento di novità, in grado di dare nuovo stimolo alla partecipazione attiva dei cittadini all’attività politica e amministrativa, che i tuoi predecessori avevano completamente affossato”.
In sostanza Cioncoloni chiede a Sonnini di dichiarare apertamente che la volontà della nuova amministrazione – sul caso specifico – è quella di andare in direzione diversa rispetto agli atti approvati a suo tempo dalla giunta Bettollini. Il che dal suo punto di vista è legittimo. E anche comprensibile. Il silenzio alimenta sempre congetture.
Solo che in attesa del pronunciamento chiarificatore di Sonnini, è arrivata la sentenza del TAR della Toscana, che in data odierna, non dà torto a nessuno, ma nei fatti lascia le cose come sono al momento. Il Tar infatti non ha concesso la sospensiva degli atti a suo tempo approvati dall’amministrazione comunale di Chiusi, come richiesto dal Preside Marra nel ricorso presentato, non ha annullato dunque l’efficacia e la validità degli atti e delle delibere sub judice. Dichiara, nella sentenza che “le opere da eseguirsi sull’auditorium “La Villetta” ad opera della Fondazione controinteressata appaiono per lo più di natura manutentiva e sono, comunque, agevolmente reversibili” e quindi non le blocca. La Fondazione Lombardi può continuare a farle.
Nello stesso tempo però il Tar, pur non concedendo la sospensione cautelativa, lascia aperto uno spiraglio per il ricorrente, cioè per l’Istituto Superiore Valdichiana, ordinando all’Istituto stesso di “chiamare in giudizio la Provincia di Siena, mediante notifica del ricorso introduttivo e delle memorie difensive delle controparti, entro il termine del 31 gennaio 2022”. Cosa questa del coinvolgimento della Provincia chiesta anche dal legale del Comune di Chiusi nella sua memoria difensiva.
Se il preside Marra vorrà insomma andare avanti nella controversia dovrà chiamare in giudizio anche la Provincia, con la quale il Comune aveva a suo tempo stipulato un accordo per la gestione del complesso scolastico e delle sue pertinenze. Nella sentenza il Tar afferma anche che “il ricorrente non ha documentato di fare dell’auditorium un utilizzo tale da non poter essere sostituito, nelle more del giudizio, dai locali alternativi offerti dal Comune con la nota indirizzata all’Istituto “Graziano da Chiusi” (la sala “San Francesco”), la cui messa adisposizione è stata rinnovata in giudizio nei diretti confronti dell’I.I.S.”Valdichiana”.
Apparentemente la partita sembra essere finita in pareggio. In realtà il primo round lo ha vinto Bettollini, che non si vede annullare o sospendere gli atti che a suo tempo ha deliberato. La scuola e il preside Marra hanno adesso la possibilità di presentare un ricorso ordinario contro quegli atti, chiamando però in causa anche la Provincia, come richiesto dal Comune. E questa possibilità può essere letta e interpretata anche come un segnale, come un invito a cercare e trovare una soluzione alternativa condivisa, così come chiesto dalla maggioranza di centro sinistra al sindaco e alla giunta due giorni fa… Ma qui siamo nel campo delle interpretazioni. Gli atti formali dicono che la decisione adottata dalla giunta Bettollini, impugnata dal preside Marra, non è stata sospesa, né annullata e che il Comune che ha deciso di difendersi in giudizio contro il ricorso Marra ha avuto sostanzialmente ragione. A questo punto la continuazione della controversia apparirebbe come un vero e proprio braccio di ferro che poco ha a che vedere con le esigenze della scuola e con quelle della Fondazione Lombardi, e più in generale con quelle della cittadinanza.
Quanto alle spese della controversia il Tar ha deciso per la compensazione. Ognuno paga le sue. In entrambi i casi, essendo sia il Comune che la Scuola istituzioni pubbliche, a pagare sarà in realtà la comunità, cioè saranno i cittadini. Nessuno tirerà fuori i soldi di tasca, anche se è diversa a posizione di chi ha presentato ricorso e chi è stato costretto a difendersi.
La vicenda dell’auditorium “La Villetta” assurta quasi ad affare di stato e a paradigma del cambio di passo, di atteggiamento e di prospettiva rispetto all’amministrazione precedente, finisce per ora con un nulla di fatto e con la conferma degli atti. Chi ne ha fatto un cavallo di battaglia (o un cavallo di Troia) per scardinare l’era Bettollini e accreditare il nuovo corso dovrà ora trovare altre strategie e altri argomenti. Questo è evaporato.
Non sappiamo se e cosa risponderà Sonnini a Cioncoloni. Lo vedremo. Sarebbe interessante sapere con quali argomentazioni il Comune si è presentato in giudizio. Quelle già chiarirebbero ulteriormente il quadro. Ma, nei panni del sindaco, noi cominceremmo ad occuparci anche di altro, che di problemi sul tappeto Chiusi ne ha diversi.
Marco Lorenzoni
Ho consultato il sito del Tar e ritengo doveroso evidenziare alcuni passaggi: 1. il provvedimento non è una sentenza (cioè una pronuncia che conclude un giudizio) ma una ordinanza solo sulla sospensiva;2. Lorenzoni omette di riportare la motivazione del Tar sul perché non ritiene di concedere la sospensiva 3. Lorenzoni non riporta altri passaggi ben più rilevanti e più importanti sul ricorso che riguardano il merito e la potenziale fondatezza dello stesso ricorso.
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/dcsnprr?p_p_id=GaSearch_INSTANCE_2NDgCF3zWBwk&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_GaSearch_INSTANCE_2NDgCF3zWBwk_javax.portlet.action=searchProvvedimenti&p_auth=usJGNWo8&p_p_lifecycle=0
http://www.chiusiblog.it/?p=39458
Tanto per far capire cosa è informazione e cosa è propaganda.
Luca ogni testata fa l’informazzione come crede e come meglio gli riesce. Fortuna che ci sono i bravi architetti, i bravi professori e i bravi politici a ristabilire la verità (poi magari i bravi politici i voti non li prendono e sono talmente bravi che fanno sparire i loro partiti, ma questo è un altro discorso). Comunque nel caso specifico c’è un preside che a nome di una scuola ha fatto ricorso al Tar chiedendo la sospensiva cautelare e l’annullamento di una serie di delibere e atti del Comune di Chiusi, che si è difeso in giudizio. Il Tar non ha annullato niente, NON HA CONCESSO LA SOSPENSIVA. Stop questo è. Poi lo stesso Tar ha ordinato al ricorrente – nel caso volesse andare avanti nella controversia – di citare in giudizio, entro il 31.01.2022 anche la Provincia di Siena, cosa chiesta nella propria memoria difensiva dal Comune. E se il comune ha chiesto il coinvolgimento della Provincia una ragione ci sarà. Quindi ad oggi le cose stanno così. Esattamente come ho scritto. E in tutto ciò non c’è nessuna propaganda. Che se mai sarebbe a favore della Giunta Sonnini, perché è la giunta Sonnini che si è costituita in giudizio contro la richiesta di sospensiva e questa battaglia l’ha vinta. Ma ha vinto questa battagli anche la giunta precedente perché gli atti deliberati dall’amministrazione Bettollini restano tutti i vigore. E la Fondazione che ha ottenuto i locali oggetto del contendere in comodato può continuare a fare le opere di adeguamento che aveva iniziato e delle quali era stata chiesta la sospensione. Chi ha vinto e chi ha perso ognuno è in grado di valutarlo. Ora però si pone un problemino: se la giunta Sonnini procederà – come richiesto dalla sua maggioranza – alla ricerca di una soluzione alternativa che metta tutti d’accordo, quelle opere la Fondazione Lombardi per chi le fa? Cioè: il Comune gli fa fare le opere di adeguamento e poi i locali non glieli dà più? Per capire…
Eh si ognuno ha i propri problemi. L’informazione però dovrebbe essere la base della democrazia e chi si assume il compito di farla dovrebbe liberarsi da ogni condizionamento.
Quello che è scritto nell’articolo è il resoconto del pronunciamento del Tar. Senza alcun condizionamento. Al massimo c’è qualche considerazione giornalistica. Il che è del tutto legittimo e doveroso. Lo prevede la Costituzione.
Lorenzoni ha omesso di riportare “che dal pari non può dubitarsi della legittimazione e dell’interesse ad agire dell’Istituto Valdichiana, quantomeno con riferimento all’impugnativa proposta”; “Che d’altro canto le opere da eseguirsi sull’Auditorium la Villetta ad opera della Fondazione controinteressata appaiono per lo più di materia manutentiva e sono comunque, agevolmente reversibili” ma soprattutto ha omesso di riportare i profili di potenziale fondatezza del ricorso, espressamente precisato dal tar
Detta in soldoni 1°l’Istituto Valdichiana ha tutte le ragioni per proseguire il ricorso, 2° i lavori siano solo per manutenzione ordinarie e facilmente reversibili.
Vedremo nel proseguo chi avrà ragione e chi torto
scusa Bonella, ma che cambia? L’istituto ha tutte le ragioni per proseguire, ma se vorrà proseguire dovrà citare in giudizio anche la Provincia… non solo il Comune. E dovrà farlo entro il 31.01.2022. Se non lo farà la questione è chiusa… Il tar ha anche disposto la ripartizione delle spese.
Spero che la tua sia una svista nella lettura del provvedimento del Tar e non una fuorviante interpretazione dell’ordinanza. Mi sembra di capire che il comune non abbia proprio chiesto l’intervento della provincia e che il Tar abbia escluso il litisconsorzio necessario della provincia, come sostenuto dal Comune. La cosa che mi dispiace è che continui a sostenere una versione dei fatti che appare in contrasto con l’ordinanza. Hai estrapolato parzialmente passaggi dell’ordinanza il cui senso dipende proprio dalla lettura integrale della stessa, senza neanche metterla a disposizione dei lettori. Parli di atti processuali del comune che se sono stati pubblicati ti invito alla condivisione , altrimenti la citazione astratta e soggettiva lascia il tempo che trova.
Per la verità il Comune non ha affatto chiesto l’intervento della Provincia. E’ stata la scuola che ha evidenziato il potere del TAR di estendere la partecipazione della Provincia, proprio perché quest’ultima non è litisconsorte necessario, come invece sosteneva il Comune. Spiegazione diametralmente opposta a quella offerta dall’articolo . A ciò si aggiunga che il giudizio di merito sarebbe stato comunque successivo ed il Tar ha posto una vera e propria fondatezza del merito in base alle ragioni addotte dall’istituto . Il fatto che il Tar non abbia concesso la sospensiva è semplicemente legato al principio di non aver ravvisato il periculum in mora , ovviato sia dall’affermazione effettuata dalla Fondazione di aver attuato semplici opere manutentive quindi giudicare reversibili sia nel concedere alla scuola San Francesco in attesa del giudizio di merito . Se non fossero esistite queste due condizioni il Tar avrebbe concesso la sospensiva . Il merito deciderà il tutto
A me risulta che nella memoria difensiva del Comune fosse invocato il coinvolgimento della provincia e fosse anche espressa una censura nei confronti del Ricorrente (la scuola) che nel ricorso l’aveva invece saltata a piedi pari. In ogni caso il Tar la sospensiva richiesta non l’ha concessa. Gli atti restano tutti validi. Ora si vedrà se il preside vorrà procedere oltre, chiamando in giudizio anche la provincia. Non è che ci sia molto da interpretare… E comunque Bonella, tu che fai parte della nuova maggioranza dovresti essere contenta e soddisfatta del pronunciamento del Tar, che non ha accolto la richiesta contenuta in un ricorso contro il quale la giunta si è difesa. La nuova giunta, non quella di Bettollini…
Certe cose si capiscono se si arriva ad informarsi che si tratta di due procedimenti diversi aventi due oggetti diversi . Questa fase procedimentale non era di merito , il merito sta nella fase successiva . In genere in via prodromica , come in questo caso , si decide sulla legittimità della parti ad agire , sulla correttezza dell’impostazione del procedimento e , nel caso de quo , se fosse sussistito un pericolo in attesa della fase di merito. Verificata la correttezze di avvio del procedimento e che non sussiste pericolo in attesa del merito si è stabilita la data del procedimento di merito indicando che in questo dovrà intervenire anche la provincia , ma non come litisconsorte bensì come parte del procedimento che deciderà sul merito. Dire che il Preside deciderà se andare avanti è dire una sciocchezza perchè interesse della scuola è la decisione di merito non la sospensiva richiesta solo in via precauzionale; solo un accordo tra le parti potrebbe fermare il procedimento. D’ora in poi puoi affermare ciò che Ti pare perchè vale il principio per cui “non c’è peggior sordo …………”
Scusa, ma un accordo tra quali parti, se la Fondazione Lombardi è autorizzata a procedere con le opere di adeguamento e miglioria dei locali in questione? Per chi le fa quelle opere, e a che pro, se dovesse intervenire una decisione diversa circa la destinazione dell’immobile? E comunque a questo punto sia il sindaco a spiegare come stanno le cose e quale è lo stato degli atti. Io al suo posto lo avrei già fatto.