CORTE UE: RIMBORSO PER TRENI IN RITARDO ANCHE PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Per la Corte europea un’impresa ferroviaria non può inserire nelle proprie condizioni generali di trasporto una clausola che la esoneri dall’obbligo d’indennizzo.
Secondo i giudici la clausola della forza maggiore non vale neanche se inserita nelle condizioni generali di trasporto. Nella sentenza infatti i giudici hanno affermato che “un’impresa ferroviaria non può inserire nelle proprie condizioni generali di trasporto una clausola che la esoneri dall’obbligo d’indennizzo per il prezzo del biglietto in caso di ritardo causato da forza maggiore”. Nella stessa sentenza la Corte europea di Lussemburgo ha confermato anche che il limite per chiedere il rimborso parziale del biglietto resta fissato in un’ora o più, ma ha anche stabilito i valori minimi per i rimborsi. Secondo le cosiddette “regole uniformi” infatti l’indennizzo deve corrispondere come minimo al 25% del prezzo del biglietto per un ritardo compreso tra 60 e 119 minuti, e al 50% di tale prezzo nel caso di ritardo di 120 minuti o superiore-
[…] CORTE UE: RIMBORSO PER TRENI IN RITARDO ANCHE PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE 26 settembre, 2013 […]