NIENTE MULTE NEI POSTEGGI BLU, SE IL TICKET E’ SCADUTO

venerdì 21st, marzo 2014 / 11:51
NIENTE MULTE NEI POSTEGGI BLU, SE IL TICKET E’ SCADUTO
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ROMA – Niente multa, anche se il grattino o il biglietto del parcheggio a pagamento è scaduto. A stabilirlo sono stati i giudici di pace di tutta Italia che, in numerose sentenze, hanno dato ragione agli automobilisti ritardatari.
La notizia  ha fatto la gioia di molti automobilisti. Il comma 6 dell’articolo 157 del Codice della strada, tuttavia, stabilisce: “Nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato è fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l’orario in cui la sosta ha avuto inizio. Ove esiste il dispositivo di controllo della durata della sosta è fatto obbligo di porlo in funzione”. Non si parla, però, di eventuali ritardi. Finora l’ipotetico illecito amministrativo veniva sanzionato con una multa di 25 euro, una cifra inferiore rispetto a quella necessaria a impugnare il provvedimento. Per questo gli automobilisti preferivano non fare ricorso, sebbene il Codice della Strada non contempli ritardi.
Stando alla nota del 22 Marzo 2010, protocollo 25783 dei Ministero dei Trasporti, la multa è legittima se il ticket per il parcheggio a pagamento non è stato acquistato o esposto. Invece nel caso di ticket scaduto, l’automobilista è tenuto a pagare solo la differenza del costo del posteggio e non la contravvenzione.

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