BIOMASSE A SAN DONNINO: IL TAR DA’ RAGIONE AL COMUNE DI CITTA’ DELLA PIEVE. RIGETTATO IL RICORSO DEL “RICCIO”

giovedì 15th, novembre 2018 / 18:00
BIOMASSE A SAN DONNINO: IL TAR DA’ RAGIONE AL COMUNE DI CITTA’ DELLA PIEVE.  RIGETTATO IL RICORSO DEL “RICCIO”
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CITTA’ DELLA PIEVE  –  I comitati cittadini, ambientalisti o su temi specifici (ospedali, traffico, fusioni dei comuni ecc.) imboccano spesso la strada delle carte bollate, dei ricorsi al Tar, trasformando la battaglia politica, il più delle volte sacrosanta, in battaglia legale, più sui cavilli che sulla sostanza. Certo, a volte la strada legale appare come l’unica percorribile, per farsi sentire e per far valere le ragioni della gente, ma nella maggioranza dei casi finisce con una “dentata”. E non solo perché il potere fa quadrato e si difende e i tribunali o i Tar finiscono quasi sempre per dar ragione al più forte, ma perché la politica fatta a colpi di ricorsi e carte bollate non è politica. E’ un’altra cosa. Dopo la vicenda del Pronto Soccorso, con il Consiglio di Stato che ha smentito il Tar e ha dato ragione alla Regione e alla Asl, anche la questione dell’impianto a biomasse di San Donnino che tanto ha fatto discutere è finita più o meno nello stesso modo. Anche prima. L’8 novembre infatti  il Tribunale Amministrativo Regionale (Tar) dell’Umbria si è espresso nel merito del procedimento con cui il Comune di Città della Pieve ha autorizzato la realizzazione di quell’impianto e rigettando il ricorso presentato dall’Associazione Ecologista il Riccio, dall’Associazione Il Ginepro e da alcuni cittadini ha decretato di fatto la regolarità dell’operato dell’amministrazione comunale.

Nel dettaglio, il Tar dell’Umbria ha rigettato in toto la richiesta di annullamento della determinazione amminisTrativa del Settore Area Tecnica del Comune di Città della Pieve n.11 del 18.09.2017,  stabilendo che  la procedura abilitativa semplificata  adottata dal comune è legittima.

Non solo: il Tar ha anche escluso che il Comune avrebbe dovuto coinvolgere la Soprintendenza Archelogica Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria sulla vicenda in quanto l’impianto ricade i in un’area che non è sottoposta a vincoli paesistici e non è classificata come zona di interesse archeologico. Ha sancito che tutti i pareri necessari erano presenti nell’istruttoria ivi compreso il parere tecnico ambientale di Arpa Umbria.  E infine che “non è pertinente il generico richiamo al principio di precauzione”. Ciò in considerazione dell’ adozione, da parte dell’Amministrazione Comunale, “delle migliori  tecniche e pratiche di garanzia sostanziale per la tutela della salute e dell’ambiente, a partire dall’autorizzazione fino all’attività di monitoraggio continuo dei dati provenienti dall’analizzatore installato nel camino di emissione dell’impianto richiesto con specifica ordinanza sindacale”. A questo proposito il Tar stesso ricorda che “l’ordinanza n.138 del 13.12.2017 ha imposto una serie di prescrizioni  a tutela della salute pubblica, avviando controlli mirati sulla qualità dell’aria, sulle emissioni prodotte dall’impianto, sull’adozione delle migliori pratiche per l’abbattimento e la depurazione dei fumi e sulla disponibilità del materiale ligneo-cellulosico”. La sentenza del Tar sottolinea anche un aspetto politico e cioè che “il principio di prevenzione pur normato, non può in alcun modo  precludere attività produttive solo sul presupposto che da queste possa derivare un astratto pericolo alla cittadinanza.  Questo principio esige  rigorosamente che il pregiudizio non sia solo astrattamente configurato, ma concreto per evitare allarmi e distrazione delle coscienze”.

In sostanza accusa i comitati di aver fatto dell’allarmismo a buon mercato.

Chiaramente la “cittadinanza attiva” è un elemento importante della democrazia. E i cittadini fanno bene a volerci vedere chiaro, quando si prospettano o si costruiscono impianti che possono avere un impatto ambientale considerevole. E soprattutto quando a proporre tali operazioni è un soggetto di dubbia affidabilità. Nel caso di San Donnino per esempio, il proponente era (è) un imprenditore finito sotto inchiesta in Toscana per truffa ai danni del Comune di Grosseto, sempre per una questione ambientale. Il Tar ha dato ragione al comune sulla regolarità della procedura, ma i dubbi sulla affidabilità dell’azienda interessata c’erano allora e restano tutt’oggi.  Quello, era a nostro avviso, il tasto su cui pigiare, per chiedere al Comune  una “sospensiva” dell’autorizzazione, non il ricorso sulle procedure. Ché quelle sono sempre in regola. Così come i parametri delle emissioni sono sempre nella norma… Se procedure ed emissioni non fossero “a norma” l’impianto non potrebbe essere autorizzato e aperto. Se invece l’impianto è a norma, ma il gestore è “dubbio” o ha precedenti controversi, un motivo per andare a vedere meglio c’è. Ma lì serve la politica, non i legulei…

 

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