MATERNITÀ SURROGATA NO. PATERNITÀ SURROGATA INVECE… SÌ?

martedì 02nd, febbraio 2016 / 15:12
MATERNITÀ SURROGATA NO. PATERNITÀ SURROGATA INVECE… SÌ?
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Oggi si discute in Senato il ddl Cirinnà Bis, la proposta di legge sulle unioni civili che ha scatenato le polemiche più aspre, a volte estremiste (e una picca sfiancanti) da entrambe le parti.

D’altronde, in un paese in cui l’opinione pubblica si spacca e si scanna sulla qualunque, le unioni civili sono una goduriosa opportunità per ingiuriarsi a vicenda.

Che poi, la discordanza è normale. Il mondo è bello perché è vario, diceva qualcuno. “Non condivido le tue idee ma mi batterò affinchè tu possa esprimerle”, diceva qualcun altro. Per quanto, la seconda sia una di quelle cose che “si dice ma non si fa”.

Di fatto, è successo che alla fine di tredici anni (eh sì, il tempo passa) di allegri conversari e deliziose scaramucce sul perchèsì e sul perchèno, ci siamo beccati una bella condanna dal tribunale di Strasburgo per violazione del diritto al rispetto per la vita privata e familiare (Art. 8 Convenzione europea).

E così, la legge, o meglio la “discussione” a noi tanto cara, si è fatta non solo più accesa ma anche e soprattutto impellente.

Ora, aldilà delle posizioni corrette o estremiste di oppositori e sostenitori, delle polemiche un po’ stantie, dei riferimenti a punti della legge che la legge non menziona,  l’obiezione che più scalda gli animi sembra essere la questione della maternità surrogata che il ddl Cirinnà Bis, appunto, non legittima (né nomina).

Su questa cosa, l’Angelino Alfano ci ha proprio pestato i piedini per terra: “fino a quando c’è lastepchild o qualsiasi altro stratagemma la nostra risposta è no, no e ancora no. La nostra battaglia per punire con il carcere chi ricorre all’utero in affitto procede in parallelo, non è oggetto di baratti».

Eppure, in Italia una legge che punisce la pratica della maternità surrogata (anche con il carcere) c’è già. Da undici anni. È la legge 40/2004 contenente le norme in materia di procreazione medicalmente assistita (PMA). Si fa riferimento alla maternità surrogata al punto 6 dell’articolo 12:

Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro.

Possibile che l’Angelino e i suoi seguaci del nonnòl’uteroinaffittono! non ne siano a conoscenza? Passi che un cittadino non conosca le leggi e parli a vanvera, ma un ministro?

E poi, tanto rumore per questo diabolico “utero in affitto”, ma nessun piedino pestato per la donazione dello sperma. Come mai?

In Italia, è sempre la legge 40/2004 ad occuparsi della donazione dello sperma che è consentita come tecnica di procreazione medicalmente assistita qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità (Art.1). Possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi (Art.5)

Quindi, la tecnica della maternità surrogata è fuori legge nonché innaturale, mentre la  donazione dello sperma , in alcuni casi, non lo è.

Allora, se è vero (e non lo è perché non ci sono dati per stabilirlo) che l’adozione del figlio legittimo di uno dei due partner omosessuali uomini incrementerebbe il ricorso all’utero in affitto, è anche da supporre che l’adozione all’interno di coppie formate da omosessuali donne, potrebbe sdoganare la donazione dello sperma al di fuori delle condizioni di sterilità. E potrebbe diventare anche un bel business, visto che se non ci guadagna il donatore (in Italia), la clinica invece sì e non si tratta di  bruscolini.

Epperò, di questa cosa non si è preoccupato nè occupato nessuno. Repetita iuvant: come mai?

 

 

 

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